Art. 6.

                             Graduatoria

    I candidati che abbiano superato il colloquio saranno inseriti in
una graduatoria formata in base alla votazione complessiva ottenuta e
tenuto conto delle preferenze di legge.
    La  graduatoria  del  concorso  sara' approvata con provvedimento
ministeriale  e  successivamente  pubblicate nel Bollettino ufficiale
del Ministero stesso.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.