Art. 3. Presentazione delle domande - Termine e modalita' Le domande di ammissione al concorso debbono essere redatte su carta semplice e secondo lo schema allegato. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo "emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (citato art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta semplice e secondo lo schema allegato, debbono essere indirizzate al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso per storico dell'arte - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, e presentate, secondo una delle seguenti modalita', con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica: 1) raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso la data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante; 2) presentazione diretta presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali all'indirizzo di cui sopra, nei seguenti orari: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16; il venerdi' dalle ore 10 alle ore 12. In tale caso, l'amministrazione rilascia al candidato una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione. Considerato che la mancanza di uno solo degli elementi di seguito richiesti non consente all'amministrazione di valutare pienamente la validita' dell'istanza di partecipazione, e' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 1) cognome e nome (le aspiranti che siano coniugate dichiareranno nell'ordine: il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), luogo e data di nascita; 2) i titoli previsti dal precedente art. 2, punti 1) e 2), con l'indicazione degli istituti presso i quali sono stati conseguiti e delle relative date; 3) il possesso della cittadinanza italiana, tenendo conto di quanto espressamente richiesto dall'art. 2, punto 3) del presente bando; 4) il godimento dei diritti politici; 5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificando tutte le circostanze che possono mettere in grado l'amministrazione di valutarne la gravita', ai fini dell'ammissione al concorso (anche, eventualmente, attraverso la produzione di copia di documenti quali sentenze dell'autorita' giudiziaria); 7) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Il candidato dovra' inoltre dichiarare nella domanda: a) la lingua straniera, prescelta fra quelle indicate nel successivo art. 5; b) la ulteriore lingua sulla quale vertera' il colloquio, cosi' come specificato al punto 2), lettera f) del successivo art. 5. c) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, presso il quale si desidera che siano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap, dovranno, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove d'esame. Con la presentazione della domanda il candidato deve dichiarare il possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito. La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sara' ritenuta valida. Alla domanda devono essere allegati i titoli (accompagnati da un elenco dettagliato) che i candidati ritengano di produrre ai fini della valutazione di cui al successivo art. 6. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.