Art. 6. Titoli valutabili ai fini del concorso In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice dispone di un massimo di 10/30 per i titoli che i concorrenti ritengano presentare. Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non vengano trasmessi entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata ai sensi del citato art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli verra' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. I dieci punti da attribuire alla valutazione dei titoli rientrano nelle seguenti categorie: a) titoli di studio e assimilabili, fino a punti 3; (a ciascun titolo della categoria non puo' essere assegnato un punteggio superiore a punti 0,50); b) titoli di servizio, fino a punti 2; (a ciascun titolo della categoria non puo' essere assegnato un punteggio superiore a punti 0,50); c) titoli scientifici, fino a punti 4; (a ciascun titolo della categoria non puo' essere assegnato un punteggio superiore a punti 1); d) altri titoli, fino a punti 1; (a ciascun titolo della categoria non puo' essere assegnato un punteggio superiore a punti 0,25).