Art. 6.

               Titoli valutabili ai fini del concorso

    In  aggiunta  alla  votazione  complessiva  di cui all'art. 8 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione
esaminatrice  dispone  di  un  massimo  di  10/30  per i titoli che i
concorrenti ritengano presentare.
    Non  saranno  valutati  i  titoli  che  per  qualsiasi motivo non
vengano  trasmessi  entro il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  ai  sensi del citato art. 8, decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994  dopo le prove scritte e prima che si proceda
alla correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  della valutazione dei titoli verra' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
    I dieci punti da attribuire alla valutazione dei titoli rientrano
nelle seguenti categorie:
      a)  titoli di studio e assimilabili, fino a punti 3; (a ciascun
titolo  della  categoria  non  puo'  essere  assegnato  un  punteggio
superiore a punti 0,50);
      b)  titoli di servizio, fino a punti 2; (a ciascun titolo della
categoria  non  puo'  essere assegnato un punteggio superiore a punti
0,50);
      c)  titoli scientifici, fino a punti 4; (a ciascun titolo della
categoria  non  puo'  essere assegnato un punteggio superiore a punti
1);
      d)  altri  titoli,  fino  a  punti  1;  (a ciascun titolo della
categoria  non  puo'  essere assegnato un punteggio superiore a punti
0,25).