Art. 7.

                             Graduatoria

    La votazione complessiva degli esami e' stabilita dalla somma di:
      punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli;
      media dei voti riportati nelle prove scritte;
      voto ottenuto nel colloquio.
    I candidati che abbiano superato il colloquio saranno inseriti in
una graduatoria formata in base alla votazione complessiva ottenuta e
tenuto  conto  delle  preferenze  di  legge, che verra' approvata con
provvedimento   ministeriale   e   successivamente   pubblicata   sul
Bollettino ufficiale del Ministero stesso.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.