Art. 7. Graduatoria La votazione complessiva degli esami e' stabilita dalla somma di: punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli; media dei voti riportati nelle prove scritte; voto ottenuto nel colloquio. I candidati che abbiano superato il colloquio saranno inseriti in una graduatoria formata in base alla votazione complessiva ottenuta e tenuto conto delle preferenze di legge, che verra' approvata con provvedimento ministeriale e successivamente pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero stesso. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.