Art. 10. Prove d'esame 1. Gli esami della sessione riservata consistono in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale dei candidati e del possesso delle capacita' didattiche dei candidati stessi, relativamente agli insegnamenti da svolgere. 2. La prova orale consiste nello svolgimento di una lezione, che il candidato esporra', ove possibile in rapporto alle discipline di esame, anche con l'ausilio dei supporti tecnici tipici dei singoli insegnamenti, secondo linee scaturenti dalle proprie esperienze artistico-professionali e didattiche, motivando le scelte metodologiche operate attraverso un commento critico-culturale. Qualora la materia lo consenta, saranno esposti anche puntuali riferimenti alla conoscenza e all'uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica. A tal fine la commissione giudicatrice predisporra', per ogni candidato, una terna di lezioni, fra le quali verra' sorteggiata, a cura di ciascun candidato, quella da svolgere al momento della prova. La prova si svolgera' il secondo giorno successivo a quello in cui e' stato effettuato il sorteggio. 3. Per essere ammessi a sostenere gli esami della sessione riservata i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. 4. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova sono pubbliche. 5. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede della prova d'esame. 6. Supera l'esame della sessione riservata d'esame il candidato che raggiunga il punteggio di 56/80.