Art. 10.

                            Prove d'esame

    1. Gli  esami  della  sessione  riservata consistono in una prova
orale   volta   all'accertamento  della  preparazione  culturale  dei
candidati  e  del  possesso  delle capacita' didattiche dei candidati
stessi, relativamente agli insegnamenti da svolgere.
    2. La  prova orale consiste nello svolgimento di una lezione, che
il  candidato  esporra', ove possibile in rapporto alle discipline di
esame,  anche  con  l'ausilio dei supporti tecnici tipici dei singoli
insegnamenti,  secondo  linee  scaturenti  dalle  proprie  esperienze
artistico-professionali    e    didattiche,   motivando   le   scelte
metodologiche   operate  attraverso  un  commento  critico-culturale.
Qualora  la  materia  lo  consenta,  saranno  esposti  anche puntuali
riferimenti alla conoscenza e all'uso delle tecnologie informatiche e
multimediali  nella didattica. A tal fine la commissione giudicatrice
predisporra',  per ogni candidato, una terna di lezioni, fra le quali
verra'  sorteggiata,  a cura di ciascun candidato, quella da svolgere
al  momento  della  prova.  La  prova  si svolgera' il secondo giorno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il sorteggio.
    3. Per  essere  ammessi  a  sostenere  gli  esami  della sessione
riservata  i  candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
    4. Le   sedute   della   commissione   esaminatrice   durante  lo
svolgimento della prova sono pubbliche.
    5. Al  termine  di  ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati   esaminati,   con   l'indicazione  del  voto  da  ciascuno
riportato.  L'elenco  medesimo,  sottoscritto  dal  presidente  e dal
segretario, e' affisso all'albo della sede della prova d'esame.
    6. Supera  l'esame  della sessione riservata d'esame il candidato
che raggiunga il punteggio di 56/80.