Art. 11.

           Valutazione dei titoli - Formazione dell'elenco

    1. Ai candidati che abbiano superato positivamente la prova della
sessione riservata d'esame vengono attribuiti i seguenti punteggi per
i sottodescritti titoli posseduti:
      anni di servizio, fino a un massimo di 20 punti:
        servizio in istituzioni statali nel medesimo insegnamento:
          per ogni anno di insegnamento o servizio: punti 1,8;
          per  ogni  mese  o  frazione di almeno 16 giorni (fino a un
massimo di punti 1,8): punti 0,3;
        servizio    in   istituzioni   non   statali   nel   medesimo
insegnamento: il punteggio e' ridotto alla meta'.
    2. L'elenco  alfabetico  di  coloro  che  hanno superato la prova
sara'    compilato    dalla    commissione   esaminatrice   o   dalle
sottocommissioni in sede plenaria.
    3. Accanto  al  nominativo  di  ciascun  candidato  dovra' essere
indicato:  il  voto assegnato nella prova d'esame, i punti attribuiti
al servizio ed il totale dei punti.