Art. 11. Valutazione dei titoli - Formazione dell'elenco 1. Ai candidati che abbiano superato positivamente la prova della sessione riservata d'esame vengono attribuiti i seguenti punteggi per i sottodescritti titoli posseduti: anni di servizio, fino a un massimo di 20 punti: servizio in istituzioni statali nel medesimo insegnamento: per ogni anno di insegnamento o servizio: punti 1,8; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino a un massimo di punti 1,8): punti 0,3; servizio in istituzioni non statali nel medesimo insegnamento: il punteggio e' ridotto alla meta'. 2. L'elenco alfabetico di coloro che hanno superato la prova sara' compilato dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria. 3. Accanto al nominativo di ciascun candidato dovra' essere indicato: il voto assegnato nella prova d'esame, i punti attribuiti al servizio ed il totale dei punti.