Art. 12. Approvazione e pubblicazione degli elenchi 1. Gli elenchi alfabetici sono pubblicati all'albo dell'istituzione che ha curato lo svolgimento della sessione riservata d'esami. 2. Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi ciascun interessato puo' presentare reclamo scritto al direttore dell'istituzione esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni. 3. Il direttore, esaminati i reclami pervenutigli, puo' procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, gli elenchi, che pubblica all'albo dell'Istituzione e trasmette poi al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica. Di tale affissione sara' dato avviso a tutte le istituzioni. 4. Da tale data di affissione degli elenchi definitivi decorre il termine per eventuali impugnative.