Art. 12.

             Approvazione e pubblicazione degli elenchi

    1. Gli    elenchi    alfabetici    sono    pubblicati    all'albo
dell'istituzione   che   ha  curato  lo  svolgimento  della  sessione
riservata d'esami.
    2. Nei  cinque giorni successivi alla data di pubblicazione degli
elenchi  ciascun  interessato  puo'  presentare  reclamo  scritto  al
direttore  dell'istituzione  esclusivamente  per  segnalare eventuali
errori materiali od omissioni.
    3. Il direttore, esaminati i reclami pervenutigli, puo' procedere
anche  d'ufficio  alle  rettifiche  e approva, in via definitiva, gli
elenchi,  che  pubblica  all'albo dell'Istituzione e trasmette poi al
Ministero  della  pubblica  istruzione - Ispettorato per l'istruzione
artistica.   Di   tale  affissione  sara'  dato  avviso  a  tutte  le
istituzioni.
    4. Da tale data di affissione degli elenchi definitivi decorre il
termine per eventuali impugnative.