Art. 13. Accesso ai documenti amministrativi 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, le istituzioni adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire, in relazione alla specificita' e alle fasi della sessione riservata, l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo in conto quanto previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 94 del 16 marzo 1994 relativamente alle disposizioni in materia di bollo e spese.