Art. 13.

                 Accesso ai documenti amministrativi

    1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
7 agosto  1990,  n. 241, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno    1992,    n. 352,    sulla   trasparenza   dell'attivita'
amministrativa   e   l'accesso   ai   documenti   amministrativi,  le
istituzioni  adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire, in
relazione  alla  specificita'  e  alle fasi della sessione riservata,
l'accesso  ad  atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse
personale  e  concreto  per  la  tutela  di situazioni giuridicamente
rilevanti,  tenendo in conto quanto previsto dal regolamento adottato
con decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60.
    2. Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto di accesso ai documenti
amministrativi,  devono  essere  osservate  le disposizioni contenute
nella  circolare  ministeriale  n. 94 del 16 marzo 1994 relativamente
alle disposizioni in materia di bollo e spese.