Art. 14. R i c o r s i 1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della domanda di partecipazione alla sessione riservata o l'esclusione dalla sessione riservata e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 2. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione. 3. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decorrono i termini di sessanta giorni o centoventi giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica. 4. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla sessione riservata d'esami e vengono eventualmente inseriti con riserva nella graduatoria di merito. 5. Avverso gli elenchi definitivi, poiche' trattasi di atto definitivo, e' ammesso, per soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo.