Art. 14.

                            R i c o r s i

    1. Avverso  i  provvedimenti  che  dichiarino  l'inammissibilita'
della   domanda   di   partecipazione   alla   sessione  riservata  o
l'esclusione  dalla  sessione riservata e' ammesso ricorso gerarchico
al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione
artistica,  per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione,
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1971,  n. 1199,  oppure  ricorso  giurisdizionale al T.A.R., ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
    2. Dal  predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato
al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione
artistica  con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da
tutti gli elementi utili per la decisione.
    3. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del
ricorso  gerarchico  senza  che l'amministrazione abbia comunicato la
decisione  all'interessato,  ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 1199/1971,  decorrono  i termini di
sessanta giorni o centoventi giorni per la presentazione di eventuali
ricorsi,   rispettivamente  al  T.A.R.  oppure  al  Presidente  della
Repubblica.
    4. I   candidati   che   abbiano  presentato  ricorso  avverso  i
provvedimenti  che  dichiarino  l'inammissibilita'  della  domanda di
partecipazione  ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del
ricorso   stesso,   sono   ammessi  condizionatamente  alla  sessione
riservata  d'esami e vengono eventualmente inseriti con riserva nella
graduatoria di merito.
    5. Avverso  gli  elenchi  definitivi,  poiche'  trattasi  di atto
definitivo,  e'  ammesso,  per  soli  vizi  di  legittimita', ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione all'albo.