Art. 15. Trattamento dei dati personali 1. L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della presente sessione riservata d'esami.