Art. 15.

                   Trattamento dei dati personali

    1. L'amministrazione   scolastica,  con  riferimento  alla  legge
31 dicembre  1996,  n. 675,  e  successive modifiche ed integrazioni,
recante  disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si  impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per  fini  istituzionali e per l'espletamento della presente sessione
riservata d'esami.