Art. 3. Insegnamenti per i quali possono essere prodotte le domande 1. Il candidato in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 2, che abbia prestato il predetto servizio solo per supplenze brevi e saltuarie, puo' partecipare all'esame per una sola disciplina a scelta del candidato stesso. 2. Il candidato in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'art. 2, che nell'arco temporale di cui al medesimo art. 2 abbia prestato servizio per una o piu' discipline per supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attivita' didattiche, puo' in aggiunta a quanto previsto al comma 1, partecipare alla sessione riservata di esame per tutte le discipline per le quali abbia prestato il predetto servizio di supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attivita' didattiche. 3. Analogamente, per coloro che hanno prestato servizio presso istituzioni non statali, o presso istituzioni statali in epoca anteriore alla vigenza delle graduatorie nazionali permanenti per l'individuazione dei destinatari di rapporti di lavoro a tempo determinato, e' consentita la partecipazione alla sessione riservata con le stesse modalita' previste nel comma 1 del presente articolo.