Art. 3.

     Insegnamenti per i quali possono essere prodotte le domande

    1.  Il  candidato  in  possesso  dei requisiti di servizio di cui
all'art. 2,   che  abbia  prestato  il  predetto  servizio  solo  per
supplenze  brevi e saltuarie, puo' partecipare all'esame per una sola
disciplina a scelta del candidato stesso.
    2.  Il  candidato  in possesso dei requisiti di servizio previsti
dall'art.  2, che nell'arco temporale di cui al medesimo art. 2 abbia
prestato  servizio  per una o piu' discipline per supplenza annuale o
temporanea  fino  al  termine  delle  attivita'  didattiche,  puo' in
aggiunta  a  quanto  previsto  al  comma 1, partecipare alla sessione
riservata  di  esame  per  tutte  le  discipline  per  le quali abbia
prestato  il predetto servizio di supplenza annuale o temporanea fino
al termine delle attivita' didattiche.
    3.  Analogamente,  per  coloro che hanno prestato servizio presso
istituzioni  non  statali,  o  presso  istituzioni  statali  in epoca
anteriore  alla  vigenza  delle  graduatorie nazionali permanenti per
l'individuazione  dei  destinatari  di  rapporti  di  lavoro  a tempo
determinato,  e' consentita la partecipazione alla sessione riservata
con le stesse modalita' previste nel comma 1 del presente articolo.