Art. 5. Modalita' e termini di presentazione delle domande 1. La domanda di ammissione alla sessione riservata d'esami, redatta in carta semplice, e la relativa eventuale documentazione deve essere presentata all'accademia e al conservatorio, di cui all'allegato elenco (sub B), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. 2. Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. 3. Le domande e i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077). 4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo e' attestata dal timbro a calendario dell'istituzione ricevente, che sara' apposto anche nella ricevuta di cui al precedente punto 2. 5. Le domande di partecipazione dei candidati residenti all'estero saranno inoltrate direttamente dalla competente autorita' diplomatica o consolare alla Istituzione sede di svolgimento della sessione riservata di esami. Detti candidati, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di ammissione entro il termine prescritto dal precedente comma 1 del presente articolo, possono presentare la certificazione nell'ulteriore termine di trenta giorni.