Art. 5.

         Modalita' e termini di presentazione delle domande

    1.  La  domanda  di  ammissione  alla sessione riservata d'esami,
redatta  in  carta  semplice,  e la relativa eventuale documentazione
deve  essere  presentata  all'accademia  e  al  conservatorio, di cui
all'allegato  elenco  (sub  B), entro il termine perentorio di trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale.
    2.   Domanda   e   documenti  devono  essere  spediti  per  plico
raccomandato  con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in
quest'ultimo   caso,  l'interessato  ha  diritto  al  rilascio  della
ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
    3. Le domande e i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato
si  considerano  prodotti  in  tempo  utile se presentati all'ufficio
postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tal fine fa fede
il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale  accettante (art. 2, terzo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077).
    4.  Per  le  domande  recapitate  a  mano  la  data  di arrivo e'
attestata  dal  timbro  a  calendario dell'istituzione ricevente, che
sara' apposto anche nella ricevuta di cui al precedente punto 2.
    5.   Le   domande   di  partecipazione  dei  candidati  residenti
all'estero  saranno inoltrate direttamente dalla competente autorita'
diplomatica  o  consolare  alla Istituzione sede di svolgimento della
sessione   riservata   di  esami.  Detti  candidati,  fermo  restando
l'obbligo  di  presentare  la  domanda di ammissione entro il termine
prescritto  dal  precedente  comma  1  del presente articolo, possono
presentare la certificazione nell'ulteriore termine di trenta giorni.