Art. 6.

     Inammissibilita' della domanda Regolarizzazioni, esclusioni

    1. Non e' ammessa:
      a) la  domanda che sia presentata oltre i termini stabiliti dal
precedente art. 5, comma 1;
      b) la domanda priva della firma del candidato;
      c) la  domanda  che  contenga la richiesta di ammissione a piu'
esami della sessione riservata.
    2.   Ai   candidati,   la   cui   domanda  sia  stata  dichiarata
inammissibile,   sara'   data  immediata  comunicazione  con  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
    3.  Non  e' disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che
nelle  domande  di ammissione alla sessione riservata d'esami abbiano
omesso  una  o  piu'  dichiarazioni  prescritte, qualora dal contesto
delle  domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi
sufficiente indicazione del possesso degli elementi o circostanze che
avrebbero dovuto essere dichiarati nelle domande di ammissione.
    4.  E'  ammessa  la regolarizzazione delle domande nelle quali le
dichiarazioni   prescritte   dal   precedente   art.  4  siano  state
eventualmente   rese   in  maniera  parziale  o  omesse,  nonche'  la
regolarizzazione  delle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi
prestati rese non in conformita' a quanto previsto dall'art. 20 della
legge  n. 15/1968  o  dall'art. 3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 403/1998;  in  tali  casi  la  competente  istituzione
concede  al  candidato  un  termine  perentorio  per  provvedere alla
regolarizzazione;   in   mancanza   dell'adempimento   richiesto   si
procedera'  all'esclusione  dell'aspirante  dalla  sessione riservata
d'esami.
    5.  E'  ammessa,  inoltre, la regolarizzazione dei certificati di
servizio  e/o  dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non
autenticata,  ovvero  contenenti  mere irregolarita' formali; in tale
caso  la  competente  istituzione  assegna  al  candidato  un termine
perentorio   per   provvedere   alla  regolarizzazione;  in  mancanza
dell'adempimento  richiesto  le  certificazioni  e/o  i documenti non
regolarizzati  non  saranno presi in considerazione. Le dichiarazioni
personali di cui all'art. 4, comma 10, penultimo periodo, qualora non
regolarizzate   entro  i  termini  previsti,  non  saranno  prese  in
considerazione.  Non  e' ammessa, se non entro il termine di scadenza
previsto  dal precedente art. 5, comma 1, la sostituzione di titoli e
documenti gia' prodotti.
    6.  Non  sono  ammessi  alla sessione riservata d'esami, ai sensi
dell'art. 2,  quinto comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione,  ne'  possono  parteciparvi,  a norma dell'art. 128,
comma  secondo,  del  citato  testo  unico,  coloro  che  siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
lettera  d),  del medesimo testo unico, per aver conseguito l'impiego
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile.
    7.  Sono  esclusi  dalla  sessione  riservata d'esami, pur avendo
presentato la domanda nei prescritti termini:
      a) i  candidati  che non abbiano prestato servizio di effettivo
insegnamento  per  trecentosessanta  giorni  nel periodo compreso tra
l'anno 1989-1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della
legge  3 maggio  1999,  n. 124, di cui centottanta giorni a decorrere
dall'anno 1994-1995;
      b) i  candidati  che  non  abbiano prestato il servizio, di cui
alla  precedente  lettera  a),  nelle accademie statali, pareggiate o
legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti
musicali pareggiati;
      c) i  candidati  che abbiano prestato servizio per insegnamenti
non corrispondenti ai posti di ruolo.
    8. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
per difetto dei requisiti prescritti.
    9.  L'esclusione  e'  disposta  dall'Ispettorato per l'istruzione
artistica  con  decreto  motivato.  A  tal  fine  i  direttori  delle
istituzioni,  cui  e'  stato affidato lo svolgimento della procedura,
invieranno  all'Ispettorato apposito elenco, distinto per disciplina,
dei  candidati  per i quali sussistono i motivi di esclusione, di cui
al  precedente  comma  7, indicando a fianco di ciascun nominativo le
cause  specifiche  dell'esclusione  stessa e inviando fotocopia della
domanda  e  della  relativa documentazione. Del decreto di esclusione
sara'  data  integrale comunicazione all'interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
    10.  L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese
dal   candidato   nella   sua   domanda   ovvero   sulla  base  della
documentazione  prodotta  ovvero  ancora  sulla  base di accertamenti
svolti dalla medesima istituzione.
    11.  Qualora  i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del
presente articolo, siano accertati dopo la conclusione della sessione
riservata  d'esami,  l'ispettorato  dispone, con decreto motivato, la
decadenza  da  ogni  diritto  conseguente  alla  partecipazione  alla
sessione riservata medesima.
    12.   Del   provvedimento   di  decadenza  sara'  data  integrale
comunicazione   all'interessato  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento.