Art. 6. Inammissibilita' della domanda Regolarizzazioni, esclusioni 1. Non e' ammessa: a) la domanda che sia presentata oltre i termini stabiliti dal precedente art. 5, comma 1; b) la domanda priva della firma del candidato; c) la domanda che contenga la richiesta di ammissione a piu' esami della sessione riservata. 2. Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile, sara' data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Non e' disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di ammissione alla sessione riservata d'esami abbiano omesso una o piu' dichiarazioni prescritte, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati nelle domande di ammissione. 4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 4 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse, nonche' la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi prestati rese non in conformita' a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 15/1968 o dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; in tali casi la competente istituzione concede al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto si procedera' all'esclusione dell'aspirante dalla sessione riservata d'esami. 5. E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei certificati di servizio e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non autenticata, ovvero contenenti mere irregolarita' formali; in tale caso la competente istituzione assegna al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto le certificazioni e/o i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Le dichiarazioni personali di cui all'art. 4, comma 10, penultimo periodo, qualora non regolarizzate entro i termini previsti, non saranno prese in considerazione. Non e' ammessa, se non entro il termine di scadenza previsto dal precedente art. 5, comma 1, la sostituzione di titoli e documenti gia' prodotti. 6. Non sono ammessi alla sessione riservata d'esami, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne' possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del medesimo testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 7. Sono esclusi dalla sessione riservata d'esami, pur avendo presentato la domanda nei prescritti termini: a) i candidati che non abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento per trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno 1989-1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui centottanta giorni a decorrere dall'anno 1994-1995; b) i candidati che non abbiano prestato il servizio, di cui alla precedente lettera a), nelle accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati; c) i candidati che abbiano prestato servizio per insegnamenti non corrispondenti ai posti di ruolo. 8. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 9. L'esclusione e' disposta dall'Ispettorato per l'istruzione artistica con decreto motivato. A tal fine i direttori delle istituzioni, cui e' stato affidato lo svolgimento della procedura, invieranno all'Ispettorato apposito elenco, distinto per disciplina, dei candidati per i quali sussistono i motivi di esclusione, di cui al precedente comma 7, indicando a fianco di ciascun nominativo le cause specifiche dell'esclusione stessa e inviando fotocopia della domanda e della relativa documentazione. Del decreto di esclusione sara' data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 10. L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla medesima istituzione. 11. Qualora i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del presente articolo, siano accertati dopo la conclusione della sessione riservata d'esami, l'ispettorato dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla sessione riservata medesima. 12. Del provvedimento di decadenza sara' data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.