Art. 7. Commissioni esaminatrici della sessione riservata d'esami per le discipline delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo provvedimento dal dirigente preposto all'ispettorato per l'istruzione artistica. 2. Le commissioni esaminatrici di ciascuna materia sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce l'esame con un'anzianita' giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce l'esame. Nella detta anzianita' non deve essere computato l'anno in corso al momento della nomina. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 3. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori e i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, che ne abbiano fatto domanda, seguendo il criterio della maggiore anzianita' nel ruolo, di servizio e di eta'. 4. Possono far parte delle commissioni esaminatrici anche direttori e docenti in quiescenza da non piu' di tre anni e che non abbiano superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio della sessione riservata d'esami. 5. La nomina a componente delle predette commissioni esaminatrici sara' prioritariamente conferita a docenti che non abbiano fatto parte di altre commissioni esaminatrici di procedure concorsuali, ivi comprese quelle della mobilita' professionale e quelle nominate per la valutazione dei titoli artistici, finalizzata alla compilazione delle graduatorie nazionali permanenti per l'individuazione dei destinatari di rapporto di lavoro a tempo determinato. 6. Qualora in una materia il numero degli aspiranti sia superiore a cinquecento, la commissione e' integrata, secondo le medesime modalita' di costituzione, da altra commissione per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento aspiranti. In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della commissione originaria che, a sua volta, e' integrata da altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assumere il coordinamento di tutte le commissioni cosi' costituite. 7. Per particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a persone esperte. 8. Non e' consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che per comprovati motivi da documentarsi adeguatamente. 9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede il dirigente preposto all'istruzione artistica. 10. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, in servizio nell'istituzione che gestisce la sessione riservata d'esame, con profilo professionale non inferiore ad assistente amministrativo. 11. I processi verbali delle operazioni d'esame devono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia e devono essere firmati da tutti i componenti la commissione. Dai verbali deve risultare l'osservanza delle procedure e delle formalita' prescritte dal presente bando, i criteri seguiti, la votazione attribuita a ciascun concorrente, il punteggio derivante dalla valutazione del servizio, nonche' l'elenco di coloro che hanno superato l'esame. 12. Ai verbali e' unita una relazione riassuntiva generale sull'andamento della sessione riservata d'esami, corredata da eventuali osservazioni.