Art. 7.

Commissioni  esaminatrici  della  sessione  riservata  d'esami per le
discipline delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica

    1.  Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con successivo
provvedimento dal dirigente preposto all'ispettorato per l'istruzione
artistica.
    2.   Le   commissioni   esaminatrici  di  ciascuna  materia  sono
presiedute  da  un  direttore  di  ruolo o da un docente di ruolo che
abbia  espletato  l'incarico  di  direzione  per  almeno cinque anni,
ovvero  da  un  docente  della  materia  cui si riferisce l'esame con
un'anzianita'  giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da
due  docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo,
titolari  degli  insegnamenti  cui  si riferisce l'esame. Nella detta
anzianita' non deve essere computato l'anno in corso al momento della
nomina.  Almeno un terzo dei componenti delle commissioni deve essere
di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
    3.  I  presidenti  e  i componenti delle commissioni giudicatrici
sono  scelti  dal  dirigente  preposto all'istruzione artistica tra i
direttori  e  i  docenti,  in  possesso dei requisiti di cui al comma
precedente,  che  ne  abbiano  fatto  domanda,  seguendo  il criterio
della maggiore anzianita' nel ruolo, di servizio e di eta'.
    4.   Possono  far  parte  delle  commissioni  esaminatrici  anche
direttori  e  docenti in quiescenza da non piu' di tre anni e che non
abbiano  superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio
della sessione riservata d'esami.
    5. La nomina a componente delle predette commissioni esaminatrici
sara'  prioritariamente  conferita  a  docenti  che non abbiano fatto
parte di altre commissioni esaminatrici di procedure concorsuali, ivi
comprese  quelle  della mobilita' professionale e quelle nominate per
la  valutazione  dei  titoli artistici, finalizzata alla compilazione
delle  graduatorie  nazionali  permanenti  per  l'individuazione  dei
destinatari di rapporto di lavoro a tempo determinato.
    6. Qualora in una materia il numero degli aspiranti sia superiore
a  cinquecento,  la  commissione  e'  integrata,  secondo le medesime
modalita'  di  costituzione,  da altra commissione per ogni gruppo di
cinquecento  o frazione di cinquecento aspiranti. In tal caso esse si
costituiscono   in   sottocommissioni,  alle  quali  e'  preposto  il
presidente   della  commissione  originaria  che,  a  sua  volta,  e'
integrata  da altro componente e si trasforma in sottocommissione, in
modo  che  il  presidente possa assumere il coordinamento di tutte le
commissioni cosi' costituite.
    7.  Per  particolari  discipline,  in caso di mancanza di docenti
titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a persone
esperte.
    8. Non e' consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che
per comprovati motivi da documentarsi adeguatamente.
    9. Alla   sostituzione   dei   presidenti  e  dei  componenti  le
commissioni   e  le  sottocommissioni  esaminatrici,  rinunciatari  o
decaduti  dalla nomina, provvede il dirigente preposto all'istruzione
artistica.
    10. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra
il   personale   amministrativo,  in  servizio  nell'istituzione  che
gestisce la sessione riservata d'esame, con profilo professionale non
inferiore ad assistente amministrativo.
    11. I  processi  verbali  delle  operazioni d'esame devono essere
contestualmente  ed  analiticamente redatti in duplice copia e devono
essere firmati da tutti i componenti la commissione. Dai verbali deve
risultare  l'osservanza delle procedure e delle formalita' prescritte
dal  presente  bando,  i  criteri  seguiti, la votazione attribuita a
ciascun  concorrente,  il  punteggio  derivante dalla valutazione del
servizio, nonche' l'elenco di coloro che hanno superato l'esame.
    12. Ai  verbali  e'  unita  una  relazione  riassuntiva  generale
sull'andamento   della   sessione  riservata  d'esami,  corredata  da
eventuali osservazioni.