Art. 8. Commissioni esaminatrici della sessione riservata d'esami per le discipline dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo provvedimento dal dirigente preposto all'ispettorato per l'istruzione artistica. 2. Le commissioni esaminatrici di ciascuna materia sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce l'esame con un'anzianita' giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce l'esame. Nella detta anzianita' non deve essere computato l'anno in corso al momento della nomina. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 3. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori e i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, seguendo il criterio della maggiore anzianita' nel ruolo, di servizio e di eta'. 4. Possono far parte delle commissioni esaminatrici anche direttori e docenti in quiescenza da non piu' di tre anni e che non abbiano superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio della sessione riservata d'esami. 5. Considerata l'esiguita' del numero di docenti titolari delle istituzioni di cui al presente articolo, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a persone esperte. 6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, in materia di commissioni esaminatrici, si fa rinvio ai commi dall'8 al 12 del precedente art. 7.