Art. 8.

Commissioni  esaminatrici  della  sessione  riservata  d'esami per le
discipline   dell'Accademia   nazionale  di  danza  e  dell'Accademia
                    nazionale d'arte drammatica.

    1. Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con  successivo
provvedimento dal dirigente preposto all'ispettorato per l'istruzione
artistica.
    2. Le   commissioni   esaminatrici   di   ciascuna  materia  sono
presiedute  da  un  direttore  di  ruolo o da un docente di ruolo che
abbia  espletato  l'incarico  di  direzione  per  almeno cinque anni,
ovvero  da  un  docente  della  materia  cui si riferisce l'esame con
un'anzianita'  giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da
due  docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo,
titolari  degli  insegnamenti  cui  si riferisce l'esame. Nella detta
anzianita' non deve essere computato l'anno in corso al momento della
nomina.  Almeno un terzo dei componenti delle commissioni deve essere
di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
    3. I  presidenti  e  i  componenti delle commissioni giudicatrici
sono  scelti  dal  dirigente  preposto all'istruzione artistica tra i
direttori  e  i  docenti,  in  possesso dei requisiti di cui al comma
precedente, seguendo il criterio della maggiore anzianita' nel ruolo,
di servizio e di eta'.
    4. Possono   far   parte  delle  commissioni  esaminatrici  anche
direttori  e  docenti in quiescenza da non piu' di tre anni e che non
abbiano  superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio
della sessione riservata d'esami.
    5. Considerata  l'esiguita'  del numero di docenti titolari delle
istituzioni  di  cui  al  presente  articolo,  in caso di mancanza di
docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a
persone esperte.
    6. Per  quanto non disciplinato dal presente articolo, in materia
di  commissioni  esaminatrici, si fa rinvio ai commi dall'8 al 12 del
precedente art. 7.