Art. 11. La prova scritta si intende superata dai candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova medesima. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, sara' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto almeno la votazione di sei decimi. Ai candidati che supereranno la prova facoltativa della lingua straniera prescelta verra' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che sara' aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.