Art. 11.
    La  prova  scritta  si intende superata dai candidati che abbiano
riportato almeno sette decimi nella prova medesima.
    L'ammissione  al  colloquio, con l'indicazione del voto riportato
nella  prova  scritta,  sara'  comunicata  al  candidato almeno venti
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
    Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di sei decimi.
    Ai  candidati  che  supereranno la prova facoltativa della lingua
straniera prescelta verra' attribuito un punteggio fino ad un massimo
di 0.50, che sara' aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
    Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
    Al  termine  di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera'
l'elenco  dei  candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del voto da
ciascuno riportato.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione  e'  affisso,  nel  medesimo giorno, in apposito albo del
Ministero dell'interno.