Art. 14.
    Espletate  le  prove d'esame, la commissione forma la graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati;  tale  votazione  e'  data  dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
    La  graduatoria  del  concorso  e la nomina dei vincitori saranno
effettuate  secondo  le  norme  e  con  le riserve dei posti previste
dall'art. 1  del  presente  decreto,  nonche'  con  quelle previste a
favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni e,
in  particolare,  dalla  legge  2 aprile  1968,  n. 482, e successive
integrazioni.
    A   parita'  di  merito  l'appartenenza  alla  Polizia  di  Stato
costituisce  titolo  di  preferenza,  fermi restando gli altri titoli
preferenziali previsti dalle leggi vigenti.