Art. 14. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati; tale votazione e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. La graduatoria del concorso e la nomina dei vincitori saranno effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonche' con quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni e, in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.