Art. 17. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'amministrazione del Ministero dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.