Art. 17.
    I   vincitori  appartenenti  ai  ruoli  dell'amministrazione  del
Ministero dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare  sono  posti  in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1 aprile
1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.