Art. 3.
    Non  sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze  Armate,  dai  Corpi  militarmente  organizzati o destituiti da
pubblici  uffici,  nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
    L'amministrazione  provvedera' d'ufficio ad accertare le cause di
risoluzione   di   precedenti   rapporti   di  pubblico  impiego,  la
sussistenza  dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge  per  l'accesso  ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
nonche'  l'idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale  al  servizio di
polizia dei candidati.
    Per difetto dei prescritti requisiti, sara' disposta l'esclusione
dal  concorso  con  decreto motivato; l'esclusione potra' avvenire in
qualunque momento.