Art. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia dei candidati. Per difetto dei prescritti requisiti, sara' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato; l'esclusione potra' avvenire in qualunque momento.