Art. 4.
    Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  gli  esiti  degli  accertamenti di cui al precedente art. 3,
nonche'  i  dati  personali  forniti  dai  candidati nelle domande di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti  presso  il Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza - Direzione
centrale  del  personale  -  Servizio  concorsi,  per le finalita' di
gestione del concorso medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    L'interessato  gode,  ove  applicabili,  dei  diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica sicurezza -
Direzione  centrale  del  personale  - Servizio concorsi - Piazza del
Viminale n. 7, Roma, titolare del trattamento.
    Il  responsabile  del trattamento e' il direttore della Divisione
1a del predetto servizio.