Art. 6. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione, per sostenere la prova preliminare, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso, nelle sedi, nei giorni e nelle ore indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 9 giugno 2000. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla, aventi ad oggetto elementi di diritto penale, elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione in materia di pubblica sicurezza, nozioni di diritto processuale penale, nozioni di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e nozioni di diritto costituzionale. La prova preliminare si intendera' superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.