Art. 6.
    I  candidati,  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  disposta  ai  sensi  del terzo comma del precedente art. 3,
sono   tenuti  a  presentarsi,  muniti  di  un  valido  documento  di
identificazione,   per   sostenere   la  prova  preliminare,  il  cui
superamento   costituisce  requisito  essenziale  per  la  successiva
partecipazione  al  concorso,  nelle  sedi,  nei  giorni  e nelle ore
indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" - del 9 giugno 2000.
    Tale  comunicazione  avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
    La  prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta
a  scelta  multipla,  aventi  ad  oggetto elementi di diritto penale,
elementi  di  diritto  amministrativo  con  particolare riguardo alla
legislazione  in  materia  di  pubblica sicurezza, nozioni di diritto
processuale penale, nozioni di diritto civile nelle parti concernenti
le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela
dei diritti e nozioni di diritto costituzionale.
    La  prova  preliminare  si  intendera' superata dai candidati che
abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.