Art. 7. I candidati che abbiano superato la prova preliminare di cui al precedente articolo sono tenuti a sottoporsi agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno loro preventivamente comunicati. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma a cura di un'apposita commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le disposizioni contenute nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato e' sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato.