Art. 7.
    I  candidati  che abbiano superato la prova preliminare di cui al
precedente  articolo  sono  tenuti a sottoporsi agli accertamenti per
l'idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale, nella sede, nei giorni e
nell'ora che saranno loro preventivamente comunicati.
    Gli  accertamenti  psico-fisici saranno effettuati in Roma a cura
di  un'apposita  commissione  composta  da  appartenenti al ruolo dei
sanitari  della  Polizia  di Stato, secondo le disposizioni contenute
nell'art.  29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.
    Ai   fini   dell'accertamento   dei  requisiti  psico-fisici,  il
candidato  e'  sottoposto  ad  un  esame  clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
    Il  giudizio  di  idoneita'  o  di  non  idoneita' espresso dalla
commissione   medica  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non
idoneita',  l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
motivato.