Art. 10.

                  Titoli di precedenza o preferenza

    I  candidati  che  abbiano  superato  le  prove di esame, i quali
intendano  far  valere  i  titoli di precedenza e preferenza previsti
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,   n. 487,   dovranno   presentare  o  far  pervenire,  a  mezzo
raccomandata  alla  Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio
accessi  e  mobilita'  del  personale  amministrativo e tecnico - Via
Baiamonti,  25  - 00195 Roma, i documenti, attestanti il possesso dei
titoli  stessi,  entro  il  termine  perentorio  di  giorni  quindici
decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui i candidati hanno
sostenuto  il  colloquio,  a  tal  fine  fara'  fede il timbro a data
dell'ufficio postale.
    Tali  documenti  devono  essere  prodotti  in  carta  semplice  e
regolarizzati  in  base  alle prescrizioni della legge sul bollo solo
dai  vincitori  o  da  coloro che a qualunque titolo vengono chiamati
successivamente in servizio.
    Non  sono valutabili i titoli la cui documentazione non sia stata
presentata  o  inoltrata entro il termine di cui al precedente comma,
nonche'   i   titoli   non   dichiarati  all'atto  della  domanda  di
partecipazione al concorso.
    Dai  documenti dovra' risultare, altresi', il possesso dei titoli
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.