Art. 10. Titoli di precedenza o preferenza I candidati che abbiano superato le prove di esame, i quali intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale amministrativo e tecnico - Via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, i documenti, attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio, a tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale. Tali documenti devono essere prodotti in carta semplice e regolarizzati in base alle prescrizioni della legge sul bollo solo dai vincitori o da coloro che a qualunque titolo vengono chiamati successivamente in servizio. Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non sia stata presentata o inoltrata entro il termine di cui al precedente comma, nonche' i titoli non dichiarati all'atto della domanda di partecipazione al concorso. Dai documenti dovra' risultare, altresi', il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.