Art. 11. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente art. 8, riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti delle preferenze previste dall'art 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sara' approvata con apposito decreto. Una percentuale dei posti fissata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 18 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, potra' essere coperta con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Tale modalita' di assunzione avverra' prioritariamente su base volontaria. In assenza di richieste di part-time o qualora le stesse risultassero inferiori alla percentuale fissata potranno essere assunti in regime di part-time coloro che, dichiarati vincitori, occuperanno posizioni meno graduate. La graduatoria dei vincitori verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. I posti riservati non assegnati al personale interno, verranno assegnati agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine del punteggio conseguito.