Art. 11.

     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente
art. 8,  riportata  da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'
di  punti  delle  preferenze  previste  dall'art  5,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto di
quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
    Saranno    dichiarati    vincitori,    nei   limiti   dei   posti
complessivamente  messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, sara' approvata con apposito decreto.
    Una  percentuale  dei posti fissata sulla base delle disposizioni
di  cui  all'art. 39,  comma  18 della legge n. 449/1997 e successive
modificazioni  e integrazioni, potra' essere coperta con contratto di
lavoro  a  tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50%  di  quella  a tempo pieno. Tale modalita' di assunzione avverra'
prioritariamente  su  base  volontaria.  In  assenza  di richieste di
part-time o qualora le stesse risultassero inferiori alla percentuale
fissata  potranno  essere  assunti in regime di part-time coloro che,
dichiarati vincitori, occuperanno posizioni meno graduate.
    La  graduatoria  dei  vincitori  verra' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
    I  posti  riservati  non assegnati al personale interno, verranno
assegnati   agli  altri  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito.