Art. 15.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente bando sono
applicabili  le  disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente
della  Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed
integrazioni  e  nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  e in quelle contenute nel vigente contratto nazionale
di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                               Roma, 27 dicembre 1999
                                            Il presidente: Sernia