Art. 15. Norme di salvaguardia Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e in quelle contenute nel vigente contratto nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1999 Il presidente: Sernia