Art. 8.

            Esito delle prove ed ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato una votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
    I  candidati  ammessi  alla  prova orale saranno avvertiti almeno
venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.
    Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle singole prove scritte.
    Il  colloquio  si  intende  superato  con una votazione di almeno
21/30.
    Nel   corso   del   colloquio   si   procedera'  alla  prova  per
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.