Art. 9. Commissione esaminatrice Alle operazioni di concorso procedera' apposita commissione nominata con successivo decreto e costituita secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 3, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.