Art. 9.

                      Commissione esaminatrice

    Alle  operazioni  di  concorso  procedera'  apposita  commissione
nominata  con successivo decreto e costituita secondo quanto disposto
dall'art. 36  comma 3, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n. 29  e  dall'art. 9  del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.