Art. 2.
    Il  direttore generale del personale riferira' periodicamente sui
provvedimenti  adottati  nel  tempo  per  assicurare la tempestivita'
dell'espletamento   della  procedura  e  sullo  stato  di  attuazione
dell'istituto contrattuale in questione.
      Roma, 23 dicembre 1999
Il Ministro: Berlinguer