Art. 10.

                     Trattamento dati personali

    L'amministrazione  scolastica,  con  riferimento  alla  legge  31
dicembre   1996,   n. 675,   e   successive   integrazioni,   recante
disposizioni  sulla  tutela  delle  persone  e  di altri soggetti, si
impegna  ad  utilizzare  i  dati  forniti dal candidato solo per fini
istituzionali e per l'espletamento della procedura di cui al presente
decreto.