Art. 10. Trattamento dati personali L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della procedura di cui al presente decreto.