Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Sono  ammessi  a  partecipare alla procedura di cui al precedente
art. 1  i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e gli educatori
dei  convitti  e degli educandati con contratto a tempo indeterminato
che,  alla  data  di  scadenza  dei  termini  di  presentazione delle
domande,  abbiano  maturato  almeno  10 anni di effettivo servizio di
insegnamento  dalla  nomina  in  ruolo  e  siano  alla stessa data in
attivita'  di  servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese
quelle italiane all'estero e nelle istituzioni educative.