Art. 4. Articolazione della procedura La procedura di cui all'art. 1 si articola nelle seguenti tre fasi, che si svolgono distintamente in sequenza, a conclusione delle quali viene attribuito un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, con le seguenti modalita': I fase: Il candidato presenta, unitamente alla domanda di partecipazione, il proprio curricolo professionale culturale e formativo, da esso stesso redatto ed autocertificato a norma del vigente ordinamento in materia, per la successiva validazione da parte del comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11 del decreto legislativo 297/1994. II fase: Il candidato svolge una prova strutturata nazionale, fissata in unica data per tutti i partecipanti, sulla base dei contenuti definiti nel decreto ministeriale n. 317 del 23 dicembre 1999. A tale prova viene attribuito un punteggio massimo di 25 punti. III fase: Essa, dopo l'illustrazione e la discussione del proprio curricolo da parte del candidato, si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice; in alternativa, al candidato puo' essere assegnata, su sua richiesta, la trattazione di una unita' didattica destinata agli alunni senza la presenza dei medesimi. A tal fine, nel giorno fissato dal Ministero per la prova strutturata, i candidati che intendono optare per la trattazione alternativa dell'unita' didattica, dovranno farne esplicita richiesta. La commissione formula il proprio giudizio assegnando al curricolo, sulla base di criteri di omogeneita' resi noti in occasione del corso istituito a norma dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 318 del 23 dicembre 1999, un punteggio non superiore a 25 e alla prova in situazione o alla trattazione alternativa dell'unita' didattica un punteggio non superiore a 50. A ciascun candidato, alla fine della terza fase della procedura, devono essere comunicati i punteggi parziali e quello finale ottenuti sulla base delle attivita' previste dalla procedura medesima. Sulla base dei punteggi assegnati complessivamente nelle tre fasi, la commissione giudicatrice redige l'elenco alfabetico dei candidati destinatari della maggiorazione retributiva, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto elenco e' pubblicato agli atti della scuola o ufficio indicato dal provveditore agli studi.