Art. 4.

                    Articolazione della procedura

    La  procedura  di  cui  all'art. 1 si articola nelle seguenti tre
fasi,  che si svolgono distintamente in sequenza, a conclusione delle
quali  viene  attribuito un punteggio complessivo non superiore a 100
punti, con le seguenti modalita':
I fase:
    Il candidato presenta, unitamente alla domanda di partecipazione,
il  proprio  curricolo  professionale  culturale e formativo, da esso
stesso  redatto ed autocertificato a norma del vigente ordinamento in
materia,  per  la successiva validazione da parte del comitato per la
valutazione  del  servizio di cui all'art. 11 del decreto legislativo
297/1994.
II fase:
    Il  candidato  svolge una prova strutturata nazionale, fissata in
unica  data  per  tutti  i  partecipanti,  sulla  base  dei contenuti
definiti nel decreto ministeriale n. 317 del 23 dicembre 1999. A tale
prova viene attribuito un punteggio massimo di 25 punti.
III fase:
    Essa, dopo l'illustrazione e la discussione del proprio curricolo
da parte del candidato, si svolge mediante una verifica in situazione
alla  presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice;
in alternativa, al candidato puo' essere assegnata, su sua richiesta,
la trattazione di una unita' didattica destinata agli alunni senza la
presenza dei medesimi.
    A  tal  fine,  nel  giorno  fissato  dal  Ministero  per la prova
strutturata,  i  candidati  che  intendono  optare per la trattazione
alternativa   dell'unita'   didattica,   dovranno   farne   esplicita
richiesta.
    La   commissione   formula  il  proprio  giudizio  assegnando  al
curricolo,  sulla  base  di  criteri  di  omogeneita'  resi  noti  in
occasione  del  corso  istituito  a  norma  dell'art. 6, comma 2, del
decreto  ministeriale  n. 318  del 23 dicembre 1999, un punteggio non
superiore  a  25  e  alla  prova  in  situazione  o  alla trattazione
alternativa dell'unita' didattica un punteggio non superiore a 50.
    A  ciascun candidato, alla fine della terza fase della procedura,
devono essere comunicati i punteggi parziali e quello finale ottenuti
sulla base delle attivita' previste dalla procedura medesima.
    Sulla  base  dei  punteggi  assegnati  complessivamente nelle tre
fasi,  la  commissione  giudicatrice  redige  l'elenco alfabetico dei
candidati  destinatari  della  maggiorazione  retributiva,  in numero
corrispondente  a  quello assegnato al territorio di competenza della
commissione.  Detto  elenco  e'  pubblicato  agli atti della scuola o
ufficio indicato dal provveditore agli studi.