Art. 6.

     Ammissibilita' delle domande Regolarizzazioni ed esclusioni

    Non  e'  ammessa  la  domanda  presentata oltre i termini o priva
della firma del candidato.
    E'  ammessa  la  regolarizzazione  delle  domande incomplete, che
dovra'  essere  effettuata  non  oltre  i  10  giorni successivi alla
avvenuta  notifica  da  parte  del  capo  d'istituto o dell'autorita'
consolare  per  i  docenti  in  servizio  all'estero.  In mancanza di
adempimento il capo di istituto procede all'esclusione.
    Sono esclusi, con provvedimento del capo di istituto, i candidati
che  abbiano  presentato  domanda  senza il possesso dei requisiti di
ammissione previsti dal precedente art. 2.
    Qualora  i  motivi  che  determinano l'esclusione siano accertati
dopo  la conclusione delle prove, il provveditore agli studi dispone,
con  decreto  motivato, la decadenza da ogni diritto all'assegnazione
del trattamento economico accessorio.