Art. 6. Ammissibilita' delle domande Regolarizzazioni ed esclusioni Non e' ammessa la domanda presentata oltre i termini o priva della firma del candidato. E' ammessa la regolarizzazione delle domande incomplete, che dovra' essere effettuata non oltre i 10 giorni successivi alla avvenuta notifica da parte del capo d'istituto o dell'autorita' consolare per i docenti in servizio all'estero. In mancanza di adempimento il capo di istituto procede all'esclusione. Sono esclusi, con provvedimento del capo di istituto, i candidati che abbiano presentato domanda senza il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo la conclusione delle prove, il provveditore agli studi dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto all'assegnazione del trattamento economico accessorio.