Art. 7.

   Nomina delle commissioni giudicatrici e svolgimento della prova

    I provveditori agli studi nominano i componenti delle commissioni
giudicatrici,   secondo   le   disposizioni   contenute  nel  decreto
ministeriale n. 318 citato.
    A   ciascuna   commissione  e'  assegnato  un  gruppo  di  scuole
appartenenti  rispettivamente  al  settore  della  scuola  materna, a
quello della scuola elementare, e, per le scuole secondarie, al primo
e    al   secondo   grado   e   alle   distinte   aree   disciplinari
linguistico-storico   -   filosofico   -  artistico  -  espressiva  o
scientifico-tecnica.
    In   rapporto   al  numero  di  domande  di  partecipazione  alla
procedura,  il  provveditore agli studi, ferma restando la decorrenza
unica  del beneficio dal 1 gennaio 2001, dispone lo svolgimento della
procedura medesima in due o piu' scaglioni, a ciascuno dei quali sono
assegnati  per  sorteggio  gruppi  di  scuole;  avendo  cura  di  non
determinare,  in nessun caso, la separazione di scuole o di candidati
appartenenti  allo  stesso  gruppo. La prova strutturata nazionale si
svolge,  comunque,  in  unica  data  per  i  candidati  di  tutti gli
scaglioni, come stabilisce il precedente art. 4.
    I   provveditori   agli  studi  avranno  cura  di  costituire  le
commissioni   giudicatrici   degli  scaglioni  successivi  al  primo,
nominando  in  esse  anche  i  docenti  che hanno sostenuto con esito
positivo   le   prove  della  procedura  e  siano  assegnatari  della
maggiorazione retributiva accessoria e, che ne facciano domanda entro
10   giorni   dalla   conclusione  delle  prove  dello  scaglione  di
appartenenza.