Art. 7. Nomina delle commissioni giudicatrici e svolgimento della prova I provveditori agli studi nominano i componenti delle commissioni giudicatrici, secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 318 citato. A ciascuna commissione e' assegnato un gruppo di scuole appartenenti rispettivamente al settore della scuola materna, a quello della scuola elementare, e, per le scuole secondarie, al primo e al secondo grado e alle distinte aree disciplinari linguistico-storico - filosofico - artistico - espressiva o scientifico-tecnica. In rapporto al numero di domande di partecipazione alla procedura, il provveditore agli studi, ferma restando la decorrenza unica del beneficio dal 1 gennaio 2001, dispone lo svolgimento della procedura medesima in due o piu' scaglioni, a ciascuno dei quali sono assegnati per sorteggio gruppi di scuole; avendo cura di non determinare, in nessun caso, la separazione di scuole o di candidati appartenenti allo stesso gruppo. La prova strutturata nazionale si svolge, comunque, in unica data per i candidati di tutti gli scaglioni, come stabilisce il precedente art. 4. I provveditori agli studi avranno cura di costituire le commissioni giudicatrici degli scaglioni successivi al primo, nominando in esse anche i docenti che hanno sostenuto con esito positivo le prove della procedura e siano assegnatari della maggiorazione retributiva accessoria e, che ne facciano domanda entro 10 giorni dalla conclusione delle prove dello scaglione di appartenenza.