Art. 8. Ricorsi Avverso i provvedimenti di inammissibilita' delle domande o di esclusione o di mancata validazione del curricolo da parte del comitato per la valutazione del servizio e' ammesso ricorso al competente provveditore agli studi, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento stesso. Avverso l'elenco dei beneficiari della maggiorazione retributiva, approvato dalla competente autorita' scolastica, e' ammesso ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993. A tal fine l'interessato ha il diritto di prendere visione presso la sede dove sono conservati gli atti della procedura cui ha partecipato dei punteggi parziali e totale dell'ultimo dei candidati assegnatari del beneficio e di tutti gli atti relativi alle prove.