Art. 8.

                               Ricorsi

    Avverso  i  provvedimenti  di inammissibilita' delle domande o di
esclusione  o  di  mancata  validazione  del  curricolo  da parte del
comitato  per  la  valutazione  del  servizio  e'  ammesso ricorso al
competente    provveditore    agli   studi,   entro   trenta   giorni
dall'emanazione del provvedimento stesso.
    Avverso l'elenco dei beneficiari della maggiorazione retributiva,
approvato  dalla  competente autorita' scolastica, e' ammesso ricorso
al  giudice  ordinario,  in  funzione di giudice del lavoro, ai sensi
dell'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993.
    A tal fine l'interessato ha il diritto di prendere visione presso
la  sede  dove  sono  conservati  gli  atti  della  procedura  cui ha
partecipato  dei punteggi parziali e totale dell'ultimo dei candidati
assegnatari del beneficio e di tutti gli atti relativi alle prove.