Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze
previste  dall'art. 6  del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  di  merito,  formata  sulla  base  del
punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e' dato
dalla  somma  della media dei voti conseguiti nelle prime due prove e
della  votazione  conseguita  nella  prova  orale.  La graduatoria di
merito,  unitamente  a quella dei vincitori del concorso, e approvata
con decreto rettorale ed e' pubblicata presso la Divisione Personale,
via  S. Antonio n. 12. Dalla data di pubblicazione decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per  un periodo di dodici mesi
dalla pubblicazione.