Art. 7.
Approvazione  della graduatoria     La graduatoria di merito dei
candidati  sara'  formata  secondo  l'ordine  dei  punti di votazione
complessiva  riportata  da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a
parita'  di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente
bando.
    Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i  candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e'  approvata con decreto direttorale ed e' pubblicata nel
Bollettino  ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
    Di  tale  pubblicazione  e' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.