Art. 9.
Costituzione  del  rapporto  di lavoro     Subordinatamente alla
disponibilita'   finanziaria   di  questo  Ateneo  per  le  spese  di
personale,  sara' formalizzato con il vincitore il rapporto di lavoro
a   tempo   indeterminato,   costituito   e  regolato  dai  contratti
individuali  secondo  il  contratto collettivo nazionale del comparto
Universita', le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
    Il   contratto   individuale   sostituisce   ad  ogni  effetto  i
provvedimenti  di  nomina previsti dagli articoli 17 e 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    La   mancata  assunzione  del  servizio  nel  termine  assegnato,
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati  e  giustificati  motivi  di  impedimento.  In  tale  caso
l'amministrazione,   valutati   i  motivi,  proroga  il  termine  per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi. Decorsa la meta'
del  periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo'
recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  l'obbligo  di
preavviso  ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi  di  sospensione  previsti  dai  commi  3  e  4 dell'art. 17 del
C.C.N.L. del 21 maggio 1996 del comparto Universita'.
    Come previsto dal comma 2, art. 22, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724   l'orario   settimanale   di  lavoro  ordinario,  nell'ambito
dell'orario   d'obbligo   contrattuale,   dovra'   essere  funzionale
all'orario  di  servizio,  fatte  salve le particolari esigenze delle
strutture   amministrative   e   di  elaborazione  dati  di  supporto
all'intero Ateneo.
    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempre che
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e
modificazioni,  nel  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni.
      Milano, 14 dicembre 1999
Il direttore amministrativo: Zanello