Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita' di punti,
delle preferenze previste dall'art. 8.
    La  votazione  complessiva  e'  data dalla somma tra la media dei
voti  conseguiti  nelle  prove scritte e la votazione riportata nella
prova orale.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata   con  decreto  del  magnifico  rettore  e  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Bari. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica; dalla data di pubblicazione del predetto
avviso  decorreranno  i termini per la validita' della graduatoria ed
eventuali impugnative.