Art. 9. Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. La votazione complessiva e' data dalla somma tra la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione riportata nella prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara' approvata con decreto del magnifico rettore e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i termini per la validita' della graduatoria ed eventuali impugnative.