Art. 12.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3,  nel decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio  1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  norme  di  integrazione  e
modificazione.
    Il  presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
                                               Roma, 20 dicembre 1999
                                Il segretario generale: De Ioanna
    Avverso  il  presente  bando  di  concorso e' proponibile ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato  in  via  amministrativa  entro
centoventi   giorni   o   giurisdizionale   al  competente  tribunale
amministrativo   regionale   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione.