Art. 5.

                           Prove di esame

    Il  concorso si svolgera', con l'osservanza delle disposizioni di
cui  all'art. 39,  comma  8, punto c) della legge n. 449/1997, citata
nelle  premesse,  mediante  una prova scritta, basata su una serie di
quesiti  a  risposta  multipla  mirati  all'accertamento del grado di
cultura  scientifica  e  professionale specialistica, per svolgere le
funzioni di dirigente, sulla base del programma di cui all'art. 9 del
presente bando di concorso, ed un colloquio interdisciplinare.
    Nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami"
-  del 14 marzo 2000 sara' data comunicazione della sede e del diario
della prova scritta del concorso.
    Alla  prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti, tutti i candidati che non abbiano avuto notizia
della esclusione dal concorso.
    L'assenza dalla prova scritta comporta l'esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
    Resta  ferma  la  facolta'  dell'amministrazione  di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove
di esame, la esclusione dal concorso stesso per difetto dei requisiti
prescritti.
    Saranno  ammessi  al  colloquio interdisciplinare i candidati che
conseguiranno,   nella   prova   scritta,   il  punteggio  minimo  di
ventiquattro su trenta.
    L'amministrazione   provvedera'   a   convocare   direttamente  i
candidati ammessi a sostenere il colloquio interdisciplinare.
    Il colloquio, che tende a verificare il possesso delle conoscenze
scientifiche   e   tecniche  relative  alla  qualifica  dirigenziale,
vertera'  sulle  materie  oggetto  della  prova scritta nonche' sulle
altre  indicate  nel programma di cui all'art. 9 del presente bando e
si  intendera'  superato  con  un punteggio di almeno ventiquattro su
trenta.
    Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nel colloquio interdisciplinare.
    Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia   applicata   su  carta  bollata  con  firma  del
candidato  autenticata  dal  sindaco  o  da  un  notaio,  in data non
anteriore ad un anno;
      b) tessera  di  riconoscimento,  completa  dei dati anagrafici,
rilasciata da una amministrazione dello Stato;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) passaporto;
      f) carta d'identita';
      g) patente di guida.
    Saranno  esclusi  dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.