Art. 8.

                          Periodo di prova

    Il  periodo  di prova avra' la durata di mesi sei, prorogabile di
un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di giudizio sfavorevole.
    Nei  riguardi  dei vincitori immessi in impiego che non ottengano
un  giudizio  favorevole  al  termine dell'ulteriore periodo di prova
verra'  disposta  la  risoluzione  del  rapporto  di  impiego, con la
liquidazione  di una indennita' pari a due mensilita' del trattamento
relativo al periodo di prova.
    I  vincitori  immessi  in  impiego che avranno compiuto con esito
favorevole  il  periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Il
servizio  di  prova  e'  computato come servizio di ruolo a tutti gli
effetti.