Art. 10.
    Le  borse  di  studio  di  lire 20.450.000 annui, pari all'intera
durata   del   corso,  vengono  assegnate  ai  candidati  italiani  e
comunitari  utilmente  collocati  in  graduatoria,  secondo  l'ordine
definito  dalla  graduatoria  stessa.  A parita' di merito prevale la
situazione economica del concorrente.
    Per  la  fruizione  della  borsa  di  studio il limite di reddito
personale  complessivo  annuo lordo e' fissato in lire 15.000.000, ai
sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale del 19 aprile 1990.
    Per  eventuali periodi di formazione all'estero, ove autorizzati,
l'importo della borsa e' incrementato del 50%.
    Le  borse  di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo di importo pari o superiore.
    I  titolari  di  borse  di  studio  di  cui  al presente articolo
conferite  dall'Universita'  di  Reggio  Calabria, sono esonerati dal
versamento  delle  tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai
corsi.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.