Art. 10. Le borse di studio di lire 20.450.000 annui, pari all'intera durata del corso, vengono assegnate ai candidati italiani e comunitari utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine definito dalla graduatoria stessa. A parita' di merito prevale la situazione economica del concorrente. Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo e' fissato in lire 15.000.000, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale del 19 aprile 1990. Per eventuali periodi di formazione all'estero, ove autorizzati, l'importo della borsa e' incrementato del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo di importo pari o superiore. I titolari di borse di studio di cui al presente articolo conferite dall'Universita' di Reggio Calabria, sono esonerati dal versamento delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.