Art. 12. Gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (corso di laurea, diploma universitario, scuola di specializzazione, corsi di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad altro corso di dottorato di ricerca); I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attivita' previste dal corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal Collegio dei docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di attenersi a quanto legittimamente richiesto dal Collegio dei docenti; Alla fine di ogni anno, e nel corso dell'anno se stabilito dal Collegio dei docenti, i dottorandi hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e operosita' dimostrata dal dottorando, ne disporra' l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione;