Art. 12.
    Gli  iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente  iscritti  ad  altro corso universitario (corso di
laurea,  diploma  universitario, scuola di specializzazione, corsi di
perfezionamento,  perfezionamento  all'estero  o  ad  altro  corso di
dottorato di ricerca);
    I  dottorandi  hanno  l'obbligo di frequentare tutte le attivita'
previste  dal  corso  di  dottorato  secondo le modalita' fissate dal
Collegio dei docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di
attenersi a quanto legittimamente richiesto dal Collegio dei docenti;
    Alla  fine  di  ogni anno, e nel corso dell'anno se stabilito dal
Collegio  dei docenti, i dottorandi hanno l'obbligo di presentare una
particolareggiata  relazione  sull'attivita'  e le ricerche svolte al
collegio  dei  docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa
valutazione  dell'assiduita'  e operosita' dimostrata dal dottorando,
ne disporra' l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione;