Art. 7. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione esaminatrice attribuisce ad ogni candidato fino ad un massimo di sessanta punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della Facolta' o del Dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Al termine della prova d'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Le Commissioni sono tenute a graduare tutti i candidati con punteggio differenziato, cosi' da evitare situazioni di merito ex aequo.