Art. 9.
    I  candidati  ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti in carta semplice:
      a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata:
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c) autocertificazione   del   diploma   di   scuola  secondaria
superiore  ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti  in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle Universita' italiane;
      d) in   caso   di   eventuale   iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento,  l'impegno  scritto  a
sospendere la frequenza;
      e) dichiarazione  di non avere usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      f) i   cittadini   comunitari   devono   possedere  i  seguenti
requisiti:
        1) ottima conoscenza della lingua italiana;
      h) i  dottorandi  che intendono fruire della borsa di studio di
cui  al  successivo  art. 10  devono produrre, autocertificazione sul
reddito personale complessivo annuo.