Art. 9. I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta semplice: a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata: b) autocertificazione di cittadinanza; c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane; d) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a sospendere la frequenza; e) dichiarazione di non avere usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; f) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti: 1) ottima conoscenza della lingua italiana; h) i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10 devono produrre, autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.