Art. 11.

               Obblighi, incompatibilita', sospensioni

    I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita'  previste,  di  presentare  le  relazioni  orali  o scritte
richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei
docenti  del  dottorato.  Il dottorando puo' svolgere parte della sua
attivita' all'estero presso universita' o istituti di ricerca, per un
periodo  complessivamente  non  superiore alla meta' della durata del
corso. Per i periodi di frequenza all'estero l'importo della borsa di
studio  di  cui  al precedente art. 7, secondo comma, e' incrementata
del 50%.
    Al  termine  di  ciascun  anno  di corso il collegio dei docenti,
sulla  base  di  una  particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche  svolte  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso.
    E'  vietata la contemporanea frequenza del dottorando ad un corso
di   diploma  universitario,  di  laurea,  di  perfezionamento  o  di
specializzazione.  Qualora  il  vincitore  sia  iscritto  ad  uno dei
predetti  corsi,  e'  tenuto  a  sospendere l'iscrizione per tutta la
durata del dottorato.
    Gli   iscritti   ai   corsi  di  dottorato  possono  chiedere  la
sospensione  dal  corso  per  maternita',  malattia  grave,  servizio
militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta
la  cessazione  dell'erogazione  della  borsa di studio per lo stesso
periodo.