Art. 13.

Diritto di accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del
                            procedimento

    Ai   candidati   e'   garantito   il   diritto  di  accesso  alla
documentazione  inerente  il  procedimento concorsuale, a norma della
vigente  normativa.  Tale diritto si esercitera' secondo le modalita'
stabilite  con  regolamento  di  Ateneo  recante  norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto di accesso ai documenti,
emanato con decreto rettorale n. 2386/98.
    Ai  fini  della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita'
compete   il   trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati,  in
conformita'  alle  previsioni  del  regolamento  di  Ateneo,  recante
disposizioni  in  materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto  al  trattamento  di  dati  personali,  emanato  con decreto
rettorale n. 2854/98.
    Il   capo   dell'Ufficio   dottorati   ed   assegni   di  ricerca
dell'Universita'  degli Studi "Federico II" di Napoli e' responsabile
di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non  sia di competenza della commissione giudicatrice. Per quanto non
previsto  dal  presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate
dalla  legge  7 agosto  1990, n. 241, ed al regolamento di attuazione
approvato con decreto rettorale n. 2386/98.