Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    La  commissione giudicatrice e' nominata con decreto rettorale ai
sensi  dell'art. 8  del  regolamento  di  Ateneo  di  disciplina  del
dottorato  di  ricerca,  emanato  con  decreto  rettorale n. 2995 del
3 agosto 1999.
    La  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
riportato un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nella prova orale.