Art. 5. Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice e' nominata con decreto rettorale ai sensi dell'art. 8 del regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 2995 del 3 agosto 1999. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 40/60. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato un punteggio non inferiore a 40/60. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.