Art. 7.

        Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio

    Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine  della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse
messe  a  concorso  per  ciascun  dottorato.  In  caso  di parita' di
punteggio  tra  due  o  piu' candidati, ai soli fini del conferimento
della  borsa  di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita
mediante  la  valutazione  della situazione economica dei concorrenti
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9 giugno 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
    L'importo della borsa ammonta, per l'anno accademico 1999/2000, a
L. 20.358.330    (Euro   10.514,199)   comprensivo   dei   contributi
previdenziali   nella  misura  del  4%,  ed  in  L. 20.450.000  (Euro
10.561,543)   a   decorrere   dall'anno  2000/2001,  comprensivo  dei
contributi  previdenziali nella misura del 4,2%, cosi' come stabilito
dall'art. 2  del  decreto  ministeriale 11 settembre 1998, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 293  del
16 dicembre   1998.   La  borsa  sara'  erogata  in  rate  bimestrali
posticipate  e  per  la  sua fruizione il limite di reddito personale
complessivo annuo e' fissato in L. 15.000.000 lordi (Euro 7.746,853).
Esso  va riferito all'anno solare di erogazione della borsa medesima.
Alla  determinazione  di  tale  reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi  altra natura aventi
carattere   ricorrente   con   esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale  o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da
servizio civile.
    Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato  di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
    L'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  legata  ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio di ricerca effettivamente resi.