Art. 8.

                     Ammissioni in sovrannumero

    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
concorsuali  sono  ammessi  al  dottorato,  senza borsa di studio, in
soprannumero   nel   limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
    I  titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove  di  ammissione  ad  un  corso  di dottorato di ricerca possono
chiedere,  entro  la  data  di  inizio  del  corso,  l'iscrizione  in
sovrannumero  al  corso  medesimo,  nel  limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    L'ammissione   al   corso  avverra'  nell'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande, previa delibera del collegio dei docenti
del   dottorato   che   deve   esprimersi   favorevolmente  circa  la
compatibilita'  nello  svolgimento  delle  due  attivita',  e  previa
autorizzazione,  nel  caso  in  cui  l'assegnista  svolga l'attivita'
presso un altro Ateneo, dell'universita' di appartenenza.